Successione Legittima e Testamentaria
Il patrimonio è costituito da due parti ideali: la quota c.d. “disponibile” di cui l’interessato può disporre liberamente, e la c.d. “riserva di legittima” che è la parte di spettanza degli eredi legittimi (secondo i gradi di parentela) e della quale non si può disporre. Entrambe tali quote variano a seconda della presenza di uno o più legittimari, più esattamente, nel caso di Successione Testamentaria:
quando legittimari sono: | la quota di loro competenza (legittima) è: | e quella disponibile è: |
---|---|---|
solo il coniuge | 50% | 50% |
il coniuge più un figlio | 33,3% (coniuge) / 33,3% (figlio) | 33,3% |
il coniuge + 2 o più figli | 25% (coniuge) / 50,0% (figli) | 25,0% |
solo un figlio | 50% | 50,0% |
due o più figli | 66,7% | 33,3% |
il coniuge ed uno o più ascendenti | 50,0% (coniuge) / 25,0% (ascendente/i) | 25,0% |
solo ascendenti | 33,3% | 66,7% |
Nel caso in cui non sia stata esplicitata alcuna volontà circa i beni caduti in successione, essi si distribuiscono così tra gli eredi (tali indicazioni costituiscono la così detta Successione Legittima):
EREDI | DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO |
---|---|
un figlio ed il coniuge | 50% ciascuno |
due o + figli ed il coniuge | 66,7% ai figli, 33,3% coniuge |
coniuge ed uno o più fratelli o ascendenti | 66,7% coniuge, 33,3% fratelli o ascendenti |
genitore/i + fratelli | 50,0% genitore/i 50,0% altri |
assenza parenti diretti | altri parenti fino al 6° grado |
mancanza parenti fino 6° gr | allo Stato |
Coniuge e figli, quand’anche ne fossero stati dispensati dal donante, debbono eseguire la “collazione”, vale a dire documentare le donazioni in precedenza ricevute, con l’obiettivo di ricostruire il valore complessivo dell’asse ereditario, qualora attraverso tali donazioni sia stata intaccata la quota riservata ai legittimari. E’ importante tenere presente che il valore dei beni donati è quello del momento alla morte del donante e non quello che essi avevano all’epoca della donazione.