Successione Legittima e Testamentaria Successione Legittima e Testamentaria

Il patrimonio è costituito da due parti ideali: la quota c.d. “disponibile” di cui l’interessato può disporre liberamente, e la c.d. “riserva di legittima” che è la parte di spettanza degli eredi legittimi (secondo i gradi di parentela) e della quale non si può disporre. Entrambe tali quote variano a seconda della presenza di uno o più legittimari, più esattamente, nel caso di Successione Testamentaria:

quando legittimari sono: la quota di loro competenza (legittima) è: e quella disponibile è:
solo il coniuge 50% 50%
il coniuge più un figlio 33,3% (coniuge) / 33,3% (figlio) 33,3%
il coniuge + 2 o più figli 25% (coniuge) / 50,0% (figli) 25,0%
solo un figlio 50% 50,0%
due o più figli 66,7% 33,3%
il coniuge ed uno o più ascendenti 50,0% (coniuge) / 25,0% (ascendente/i) 25,0%
solo ascendenti 33,3% 66,7%

Nel caso in cui non sia stata esplicitata alcuna volontà circa i beni caduti in successione, essi si distribuiscono così tra gli eredi (tali indicazioni costituiscono la così detta Successione Legittima):

EREDI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO
un figlio ed il coniuge 50% ciascuno
due o + figli ed il coniuge 66,7% ai figli, 33,3% coniuge
coniuge ed uno o più fratelli o ascendenti 66,7% coniuge, 33,3% fratelli o ascendenti
genitore/i + fratelli 50,0% genitore/i 50,0% altri
assenza parenti diretti altri parenti fino al 6° grado
mancanza parenti fino 6° gr allo Stato

Coniuge e figli, quand’anche ne fossero stati dispensati dal donante, debbono eseguire la “collazione”, vale a dire documentare le donazioni in precedenza ricevute, con l’obiettivo di ricostruire il valore complessivo dell’asse ereditario, qualora attraverso tali donazioni sia stata intaccata la quota riservata ai legittimari. E’ importante tenere presente che il valore dei beni donati è quello del momento alla morte del donante e non quello che essi avevano all’epoca della donazione.

 

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