Diritto e Fisco
Il Fondo Patrimoniale sfugge al fallimento.
I beni dell'imprenditore destinati in un fondo costituito sulla base del Codice Civile ai bisogni della famiglia devono essere esclusi dalla pretesa del curatore di inserirli tra quelli destinati a soddisfare i creditori della azienda. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1112 della Prima Sezione Civile depositata il 22/1/2010 con la quale chiarisce le conseguenze sul punto della riforma della Legge Fallimentare.
La modifica delle regole di calcolo dell'usufrutto è una delle principali conseguenze che derivano dall'abbassamento del saggio di interesse legale dal 3 all'1%, disposta con DM 4 dicembre 2009 in vigore dal 1 gennaio 2010. Di conseguenza è stata predisposta la revisione del "Prospetto dei coefficienti" (allegato al Testo unico dell'Imposta di Registro) per scorporare dal diritto di piena proprietà, il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà. Questi ultimi, per un'età da 64 a 66 anni, sono ambedue il 50% del valore della piena proprietà.
La Legge italiana tutela i familiari stretti dagli atti di donazione o dai lasciti a estranei compiuti dal de cuius. Un principio basilare infatti è quello della tutela del coniuge e dei parenti in linea retta (i discendenti ed in mancanza di questi, gli ascendenti) di un dato soggetto con riferimento agli atti dispositivi a titolo gratuito compiuti (cioè mediante donazione o testamento) con l'intento di sottrarre ai propri congiunti più stretti quanto loro spetta per legge. L'unico caso in cui i figli non possono ricevere l'eredità dai propri genitori è quando risultano "indegni" per offese particolarmente gravi oppure per l'esercizio di una indebita influenza sulla volontà testamentaria.
La difficile applicazione della Fianziaria 2007 mette a rischio l’esenzione fiscale per le quote di società di persone. Il principio ora vigente afferma che i trasferimenti di quote sociali sono esenti dalle imposte di successione e donazione a condizione che:
- si tratti di passaggio gratuito ai discendenti,
- si tratti di donazione o successione che ha per oggetto partecipazioni al capitale sociale di società di capitali, vengano trasferite partecipazioni “mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n.1 del Codice Civile”,
- il beneficiario del trasferimento prosegua l’esercizio dell’impresa o mantenga il controllo per cinque anni.
Il problema che si pone oggi è che la formulazione attuale (contenuta appunto nella finanziaria 2007), sembra escludere dall’esercizio dell’imposta di successione e donazione il passaggio delle quote di società di persone.Una possibile soluzione potrebbe essere quella di arrivare ad una interpretazione che legga la disposizione in senso sostanziale e non formale.