Diritto e Fisco
Il 6 Agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 48/E ove viene precisato che il conferimento dei beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto), va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Viene però precisato che ne è esente il trasferimento di aziende (a condizione di proseguire l’attività oppure di mantenere il controllo per almeno 5 anni), come pure il trasferimento di quote ai discendenti. In generale, tuttavia, istituire un trust costerà più di prima perché le imposte cadono sull’istituzione del vincolo in sé, nonché sul trasferimento di beni e diritti.
In Italia avanza la discussione sull’opportunità di modificare almeno in parte le regole del Codice Civile (cfr: “successione legittima e testamentaria” in questo stesso sito) in materia di successione, specie dopo un rapido confronto con quanto previsto dalle legislazioni dei principali Paesi Occidentali, da cui emerge evidente la notevole rigidità del nostro vigente sistema, specie per ciò che concerne la riserva di una parte di eredità ai congiunti più stretti. Ad esempio nel caso in cui il de cuius lasci il coniuge e due figli, la proporzione “libera” è solo del 25%, mentre negli altri Stati è almeno del 33%.
Anche in assenza di precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, Assonime è orientata a pensare ad un dietrofront dell’Amministrazione rispetto all’ipotesi di tassazione penalizzante del trust utilizzato ai fini della successione generazionale e trattato alla stregua di una donazione. Infatti il contribuente dovrebbe sopportare oneri sproporzionati in quanto il trasferimento dal disponente al trustee non incrementa il patrimonio di quest’ultimo, ma realizza solo un’intestazione funzionale alla realizzazione degli scopi del negozio.
La “Finanziaria” del 2007 ha introdotto una serie di disposizioni sulla tassazione del trust ai fini delle imposte sui redditi modificando il quadro del D.L. 262/06 che aveva introdotto ipotesi di tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni.
Dottrina e prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno da sempre ritenuto applicabile il criterio che la Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985, non pregiudicava la competenza degli Stati in materia fiscale. Prevale cioè il concetto di residenza (del disponente e di almeno due dei beneficiari). Inoltre è espressamente previsto che i trust rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
La scelta di fondo ha portato ad inquadrare il trust fra i soggetti passivi dell’Ires, senza che fosse ben chiarita la sorte dei redditi attribuiti ai beneficiari già tassati in capo al trust, per i quali sarebbe stato opportuno precisarne l’esenzione dal prelievo onde evitare fenomeni di doppia imposizione.